PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDI 2020 2020

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7 maggio 2020

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PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDI 2020 2020
PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDI 2020 2020

PRESCRIZIONI REGIONALE ANTINCENDIO
2020 - 2020

Con la Deliberazione n. 22/3 del 23 aprile 2020, la Giunta regionale ha approvato le "Prescrizioni regionali antincendio 2020/2020" e, in data 7 maggio 2020 il Comune di Olzai ha emesso la seguente Ordinanza sindacale, pubblicata il successivo 8 maggio nell'albo pretorio on line, insieme alla modulistica (n. 361 del registro pubblicazioni).

Vedi anche pagina dedicata del Corpo Forestale Sardegna:
http://www.sardegnaambiente.it/index.php?xsl=612&s=408197&v=2&c=4577&idsito=19

ORDINANZA SINDACALE N. 05 / 2020
(prot. n. 1549 del 7 maggio 2020)

PRESCRIZIONI REGIONALI ANTINCENDI 2020
www.sardegnaambiente.it 

IL SINDACO 

- Viste le “Prescrizioni regionali antincendio 2020-2020” per il contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l’innesco di incendio boschivo ai sensi dell’art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000, n. 353 e della legge regionale n. 8 del 27 aprile 2016, approvate con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23 aprile 2020.

- Dato atto che:
A) - nel periodo dal 1 giugno al 31 ottobre2020 vige lo stato di “elevato pericolo di incendio boschivo”, durante il quale viene elaborato quotidianamente, a cura del Centro Funzionale Decentrato di protezione civile, il “Bollettino di previsione di pericolo di incendio”, la cui previsione è espressa su la cui previsione è espressa su 26 Zone di Allerta, secondo quanto indicato nell’Allegato D della suindicata Delibera della Giunta Regionale n. 23/11 ed è distinta in 4 livelli di pericolosità: pericolosità bassa Codice verde;  Pericolosità media Codice giallo; Pericolosità alta Codice arancione; Pericolosità estrema Codice rosso.
La previsione è resa pubblica attraverso il bollettino giornaliero, consultabile ordinariamente entro le ore 14:00, sul sito istituzionale della Protezione Civile Regionale www.sardegnaprotezionecivile.it all'apposita sezione dedicata ai “Bollettini di previsione di pericolo di incendio”;

B) nel periodo di “elevato pericolo di incendio boschivo”, ovvero dal 1giugno al 31 ottobre 2020:
- è VIETATO:
a) accendere fuochi o compiere azioni che possano provocarne l’accensione (comprese le cosiddette lanterne volanti o similari); b) smaltire braci; c) gettare dai veicoli, o comunque abbandonare sul terreno, fiammiferi, sigari o sigarette e qualunque altro tipo di materiale acceso, o allo stato di brace, o che in ogni caso possa innescare o propagare il fuoco; d) fermare gli automezzi con la marmitta catalitica a contatto con sterpi, materiale vegetale secco o comunque con materiale soggetto ad infiammarsi per le alte temperature;
- SONO CONSENTITE, su richiesta motivata, le seguenti attività: a) all’interno di aree boscate l’uso di apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli, l’utilizzo di motori, attrezzature, fornelli, forni e inceneritori che producano faville o braci; b) esercizio delle carbonaie; c) pratiche fitosanitarie. Le richieste devono pervenire agli Ispettorati forestali competenti almeno dieci giorni prima dell’esecuzione delle stesse. Nell’autorizzazione, sono contenute le modalità di esercizio e di prevenzione tra cui l’obbligo di realizzare preventivamente una idonea fascia di isolamento ripulita da fieno e sterpaglie secche.

C) nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno e dal 15 settembre al 31 ottobre, solo ai soggetti muniti dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando l’apposito modello di domanda, è consentita:

  1. b) nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato forestale competente per territorio;
  2. c) per superfici non superiori a 10 ettari, nel periodo compreso fra il 1° e il 14 settembre, solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dall’Ispettorato forestale competente, esclusivamente nei territori dove le precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentale delle fiamme;
  3. d) per superfici superiori a 10 ettari, nel periodo fra il 1° settembre e il 31 ottobre, a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Sindaci dei Comuni competenti per territorio, presentino specifici progetti di intervento strettamente legati alla pratica agricola e selvicolturale. Gli Ispettorati forestali dovranno ricevere i progetti almeno 20 giorni prima del periodo di interesse. I progetti vengono istruiti dai medesimi Ispettorati che verificano l’idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteo-climatica, e ne autorizzano l’esecuzione.
    L’abbruciamento delle stoppie e dei residui colturali delle risaie, nel periodo dal 15 settembre al 31 ottobre, è consentito solo ai soggetti muniti dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato forestale competente per territorio. Nella stessa autorizzazione saranno riportate ulteriori condizioni e prescrizioni specifiche.

ORDINA

1) Entro il 1° giugno 2020:

  1. a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d’uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l’area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
  2. b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui al comma 1, o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali e ai chiusi destinati al ricovero di bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
  3. c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
  4. d) i proprietari e/o conduttori dei terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all’art. 28, devono realizzare all’interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
  5. e) i proprietari e/o conduttori di terreni siti nelle aree urbane periferiche devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità di cui al comma 1, delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri.
  6. f) chiunque proceda a tagli boschivi e interventi selvicolturali in genere, deve provvedere alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le parti legnose risultanti. Il frascame da lasciare in situ per scopi di protezione del suolo deve essere distribuito in “andane” lungo le curve di livello in modo da non creare accumuli di materiale combustibile. Per i tagli effettuati in data successiva al 1° giugno 2020, lo sgombero di cui al presente articolo è contestuale ai tagli medesimi.

2) I rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente.
I proprietari e gestori di cui al comma precedente, entro il 1° giugno 2020, hanno l’obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell’altezza della catasta di materiale stoccato.

3) Entro il 1° giugno 2020, nelle strutture ricettive di cui all’art. 13, L.R. n. 16 del 28.7.2017, nei condomini, comunioni private, discoteche, locali di spettacolo e intrattenimento, confinanti con aree boscate, cespugliate o arborate, con terreni coltivati o incolti e pascoli, i proprietari, gli amministratori, i gestori ed i conduttori, per quanto di rispettiva competenza, sono tenuti a dare attuazione alle norme di sicurezza antincendio contenute nell’art. 21 dell’Ordinanza Regionale Antincendi 2020-2020.
In tutte le attività ricettive di cui al precedente comma, deve essere predisposta obbligatoriamente un’adeguata area destinata al parcheggio, tale da proteggere le autovetture dai danni in caso di incendio proveniente dall’esterno, sia da evitare il propagarsi all’esterno di un eventuale incendio sviluppatosi all’interno all’area di parcheggio. Le aree parcheggio attrezzate a servizio di discoteche, locali di intrattenimento, località balneari, spiagge e simili devono essere realizzate in maniera da garantire la protezione delle autovetture in caso di incendio proveniente dall'esterno e avere adeguati sistemi di protezione dal fuoco.

4) La pratica strettamente agricola e selvicolturale di abbruciamento di stoppie, di residui colturali e selvicolturali, di pascoli nudi, cespugliati o alberati, nonché di terreni agricoli temporaneamente improduttivi, è consentita:

  1. a) nel periodo dal 15 maggio al 30 giugno 2020 e dal 15 settembre al 31 ottobre 2020, solo ai soggetti muniti dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato forestale competente per territorio, utilizzando l’apposito modello (“Allegato C”) approvato dalla Regione Autonoma Sardegna;
  2. b) nel periodo dal 1° luglio al 20 luglio e dal 15 agosto al 14 settembre, nei soli terreni irrigui, ai soggetti muniti dell’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato forestale competente per territorio;
  3. c) per superfici non superiori a 10 ettari, nel periodo compreso fra il 1° e il 14 settembre, solo ai soggetti muniti di apposita autorizzazione, rilasciata dall’Ispettorato forestale competente, esclusivamente nei territori dove le precipitazioni piovose abbiano determinato condizioni tali da ridurre significativamente il rischio di propagazione accidentale delle fiamme;
  4. d) per superfici superiori a 10 ettari, nel periodo fra il 1° settembre e il 31 ottobre, a soggetti singoli o associati che, per il tramite dei Sindaci dei Comuni competenti per territorio, presentino specifici progetti di intervento strettamente legati alla pratica agricola e selvicolturale. Gli Ispettorati forestali dovranno ricevere i progetti almeno 20 giorni prima del periodo di interesse. I progetti vengono istruiti dai medesimi Ispettorati che verificano l’idoneità e la sostenibilità, anche in relazione alla situazione meteo-climatica, e ne autorizzano l’esecuzione.

Le richieste di autorizzazione degli abbruciamenti per finalità agricole e selvicolturali, devono essere presentate, almeno 10 giorni prima della data prevista per la loro esecuzione, alle Stazioni oppure agli Ispettorati forestali competenti, utilizzando lo schema di modello (“Allegato C”) approvato dalla Regione Autonoma Sardegna.

L’Ispettorato forestale competente per territorio comunicherà al richiedente il provvedimento di rilascio o di diniego della suddetta autorizzazione, entro il 10° giorno successivo alla data di ricevimento della richiesta.

5) Per specifica previsione delle Prescrizioni antincendio 2020-2022 (cfr. art. 13 comma 6), le operazioni che comportino l’uso all’aperto di strumenti e attrezzature che possono provocare scintille (decespugliatori, mole smeriglio, ecc.), o di macchine operatrici (falciatrici, trinciatrici e simili), NON POSSONO ESSERE AVVIATE nelle giornate e nelle aree in cui il livello di pericolosità sia pari al “codice arancione” (pericolosità alta) o rosso (pericolosità estrema).

A tal fine, è necessario prendere visione del Bollettino di previsione del rischio incendio pubblicato quotidianamente, entro le ore 14,00 del giorno antecedente la previsione, nel sito istituzionale della Regione, all’indirizzo web http://www.sardegnaambiente.it/protezionecivile .

6) La modulistica per le domande di abbruciamento è disponibile nel sito internet www.sardegnaambiente.it e scaricabile anche dal sito del Comune di Olzai www.comune.olzai.nu.it

Copia della presente ordinanza sarà esposta nell’Albo pretorio on line del Comune di Olzai, nei locali e altri spazi pubblici e sarà inviata alla Stazione Carabinieri di Olzai, alla Stazione Forestale di Gavoi e alla Compagnia Barracellare di Olzai.

Allegati: n. 4
01 e n. 02: Prescrizioni Regionali Antincendio 2020-2022 con copia Delibera di approvazione della Giunta Regionale n. 22/3 del 23 aprile 2020.
03: Modulo domanda autorizzazione abbruciamento terreni (Allegato “C”), in formato word e pdf.
04: Modulo domanda autorizzazione manifestazione pirotecnica (Allegato “B”), in formato word e pdf.

Olzai, 7 maggio 2020 – prot. n. 1549  

IL SINDACO
f.to Ester Satta

***

(Pubblicata nell’Albo pretorio on line del Comune di Olzai in data 08 maggio 2020   – n.  361 del registro pubblicazioni)

 

Ultimo aggiornamento: 06/08/2020, 22:45

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