EMERGENZA COVID19 - DPCM del 13 ottobre 2020

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14 ottobre 2020

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EMERGENZA COVID19 - DPCM del 13 ottobre 2020
EMERGENZA COVID19 - DPCM del 13 ottobre 2020

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 

13 ottobre 2020

«Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19»

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 ottobre 2020

 

Leggi in allegato il provvedimento emanato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, pubblicato anche nell'albo pretorio di questo comune (n. 875 del registro).

Di seguito, una sintesi delle principali misure previste dal Dpcm del 13 ottobre 2020 e riportate nel sito ufficiale del Ministero della Salute:

 

Utilizzo mascherine in luoghi al chiuso e all’aperto

Disposto l’obbligo, su tutto il territorio nazionale, di portare con sé i dispositivi di protezione delle vie respiratorie e di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all’aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande. 

Sono esclusi dai citati obblighi:

  • i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva
  • i bambini di età inferiore ai sei anni,
  • i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della mascherina, nonchè per coloro che per interagire con loro versino nella stessa incompatibilità.

Possono essere usate mascherine di comunità.

Il Decreto raccomanda fortemente l’uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all’interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi. L’utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, tra cui il distanziamento sociale e il lavaggio delle mani.

Distanziamento tra persone

Confermato l’obbligo di distanziamento tra le persone di almeno un metro. Sono fatte salve le eccezioni di cui all’ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile del 3 febbraio 2020, n.630 validate dal Comitato tecnico scientifico (CTS).

Ristoranti, Pub e altri servizi di ristorazione

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite sino alle ore 24.00 con servizio al tavolo e sino alle ore 21.00 in assenza di servizio al tavolo. Resta consentita la ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico sanitarie previste sia nella fase di confezionamento che di trasporto, nonché la ristorazione da asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze dopo le ore 21 e fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza di almeno un metro tra le persone.

Feste in abitazioni private

Il Decreto raccomanda fortemente di evitare feste e di evitare riunioni fra oltre 6 persone non conviventi .

Feste conseguenti a cerimonie civili o religiose

Le feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose possono svolgersi con la partecipazione massima di 30 persone nel rispetto dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Accesso ai luoghi di culto

L’accesso è consentito con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire la possibilità ai frequentatori di mantenere la distanza tra loro di almeno un metro.

Attività sportiva o motoria all'aperto

È consentito svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti.

Attività sportiva di base in palestre, piscine, circoli sportivi, etc

L'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture ove si svolgono attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento.

Sport di contatto: gare e competizioni amatoriali

Il Dpcm dispone il divieto di tutte le gare, le competizioni e tutte le attività connesse agli sport di contatto aventi carattere amatoriale.

Limite spettatori per eventi sportivi

Per gli eventi e le competizioni sportive degli sport individuali e di squadra ? riconosciuti dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP) e dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, ovvero organizzati da organismi sportivi internazionali ? è consentita la presenza di pubblico, con una percentuale massima di riempimento del 15% rispetto alla capienza totale e comunque non oltre il numero massimo di 1.000 spettatori per manifestazioni sportive all’aperto e di 200 spettatori per manifestazioni sportive in luoghi chiusi. Tali manifestazioni sono consentite  esclusivamente negli impianti sportivi nei quali sia possibile assicurare la prenotazione e assegnazione preventiva del posto a sedere, con adeguati volumi e ricambi d’aria, a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia frontalmente che lateralmente. Previsto l'obbligo di misurazione della temperatura all’accesso e l’utilizzo della mascherina a protezione delle vie respiratorie, nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed Enti di promozione sportiva, Enti organizzatori.
 Le Regioni e le Province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.

Limite spettatori in spettacoli aperti al pubblico

Gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto sono svolti con posti a sedere preassegnati e distanziati e a condizione che sia comunque assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro sia per il personale, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, con il numero massimo di 1.000 spettatori per spettacoli all'aperto e di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala. Le Regioni e le Province autonome, in relazione all’andamento della situazione epidemiologica nei propri territori, possono stabilire, d’intesa con il ministro della Salute, un diverso numero massimo di spettatori in considerazione delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi.

Sale da ballo e discoteche

Restano comunque sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso. Sono vietate le feste in tutti i luoghi al chiuso e all’aperto.

Scuole

Ferma restando la ripresa delle attività dei servizi educativi e dell’attività didattica nelle scuole di ogni ordine e grado secondo i rispettivi calendari, le istituzioni scolastiche continuano a predisporre ogni misura utile all’avvio nonché al regolare svolgimento dell’anno scolastico 2020-2021, anche sulla base delle indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di Sars-Cov-2 elaborati dall’Istituto superiore di sanità. Sono sospesi i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggiole visite guidate e le uscite didattiche. 

 

LINK alla pagina del Ministero della Salute

http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5119

Ultimo aggiornamento: 17/10/2020, 14:11

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