AVVISO - Sintesi DPCM del 3 novembre 2020 - Emergenza Coronavirus

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Data:

4 novembre 2020

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21 min

AVVISO - Sintesi DPCM del 3 novembre 2020 - Emergenza Coronavirus
AVVISO - Sintesi DPCM del 3 novembre 2020 - Emergenza Coronavirus

EMERGENZA CORONAVIRUS

 AVVISO AI CITTADINI

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020
per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19
in vigore dal 6 novembre al 3 dicembre 2020 

IL SINDACO

Visto l’art. 5, let. e) del suindicato Decreto,

INFORMA 

il prossimo 5 novembre, entreranno in vigore le nuove misure disposte dal Governo Italiano per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19.Di seguito, pubblichiamo un estratto del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri con le principali misure valide nell’intero territorio nazionale: 

Uso obbligatorio dispositivi di protezione individuale e distanziamento di sicurezza interpersonale

Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, è fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di avere sempre con sé dispositivi di protezione delle vie respiratorie, nonché l’obbligo di indossarli nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e in tutti i luoghi all'aperto a eccezione dei casi in cui, per le caratteristiche dei luoghi o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi, e comunque con salvezza dei protocolli e delle linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali, nonché delle linee guida per il consumo di cibi e bevande, e con esclusione dei predetti obblighi:

  1. a) per i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva;
  2. b) per i bambini di età inferiore ai sei anni;
  3. c) per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché per coloro che per interagire con i predetti versino nella stessa incompatibilità.

È fortemente raccomandato l'uso dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie anche all'interno delle abitazioni private in presenza di persone non conviventi.

Possono essere utilizzate anche mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.

L'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie.

È fatto obbligo di mantenere una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.

 

Limiti e divieti spostamenti delle persone anche nell’ambito del territorio comunale

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono CONSENTITI – anche nell’ambito del territorio comunale – esclusivamente gli SPOSTAMENTI MOTIVATI i da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

È in ogni caso fortemente raccomandato, per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi.

 

Locali pubblici e esercizi commerciali – Ristorazione – Attività settore agricolo e zootecnico – Strutture ricettive

È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo, sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro e che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni

Le attività dei servizi di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono CONSENTITE dalle ore 5.00 fino alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta consentita senza limiti di orario la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive limitatamente ai propri clienti, che siano ivi alloggiati; resta sempre consentita la  ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, le attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi.

Le attività delle strutture ricettive sono esercitate a condizione che sia assicurato il mantenimento del distanziamento sociale, garantendo comunque la distanza interpersonale di sicurezza di un metro negli spazi comuni, nel rispetto dei protocolli e delle linee guida adottati dalla Regione

 

Accesso ai giardini pubblici – Attività ludiche

L'accesso del pubblico ai parchi e ai giardini pubblici è CONDIZIONATO al rigoroso rispetto del divieto di assembramento.

È CONSENTITO l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone abitualmente conviventi o deputate alla loro cura, ad aree gioco all'interno di parchi e giardini pubblici, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto nel rispetto delle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

È CONSENTITO l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia e con obbligo di adottare appositi protocolli di sicurezza predisposti in conformità alle linee guida del Dipartimento per le politiche della famiglia.

 

Attività sportive, motorie e ludico-amatoriali

È CONSENTITO svolgere attività sportiva o attività motoria all'aperto, anche presso aree attrezzate e parchi pubblici, ove accessibili, purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno due metri per l'attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra attività salvo che non sia necessaria la presenza di un accompagnatore per i minori o le persone non completamente autosufficienti;  

Sono SOSPESE le attività delle palestre, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche, nonché centri culturali, centri sociali e centri ricreativi.

Ferma restando la sospensione delle attività delle palestre, l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte all’aperto presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, sono consentite nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, in conformità con le linee guida emanate dall'Ufficio per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI), con la prescrizione che è interdetto l’uso di spogliatoi interni a detti circoli.

Sono altresì SOSPESE: l’attività sportiva dilettantistica di base, le scuole e l’attività formativa di avviamento relative agli sport di contatto nonché tutte le gare, le competizioni e le attività connesse agli sport di contatto, anche se aventi carattere ludico-amatoriale.

 

Manifestazioni - Mostre - Spettacoli - Teatri - Convegni e altri eventi - Feste – Sagre - Cerimonie – Accesso ai luoghi di culto

Lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche è consentito soltanto in forma statica, a condizione che, nel corso di esse, siano osservate le distanze sociali prescritte e le altre misure di contenimento.

Sono SOSPESI gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto e in altri spazi anche all'aperto e le attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso.

Sono VIETATE le feste nei luoghi al chiuso e all’aperto, ivi comprese quelle conseguenti alle cerimonie civili e religiose.  

Con riguardo alle abitazioni private, è fortemente raccomandato di non ricevere persone diverse dai conviventi, salvo che per esigenze lavorative o situazioni di necessità e urgenza.

Sono VIETATE le sagre, le fiere di qualunque genere e gli altri analoghi eventi.

Sono SOSPESI i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza.

Tutte le cerimonie pubbliche si svolgono nel rispetto dei protocolli e linee guida vigenti e in assenza di pubblico.

L'accesso ai luoghi di culto avviene con misure organizzative tali da evitare assembramenti di persone, tenendo conto delle dimensioni e delle caratteristiche dei luoghi, e tali da garantire ai frequentatori la possibilità di rispettare la distanza tra loro di almeno un metro.

Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo.

Sono SOSPESI le mostre e i servizi di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura.

 

Attività didattica – Istruzione nelle scuole dell’infanzia e dell’obbligo

L’attività didattica ed educativa per la scuola dell’infanzia, il primo ciclo di istruzione e per i servizi educativi per l’infanzia continua a svolgersi in presenza, con uso obbligatorio di dispositivi di protezione delle vie respiratorie salvo che per i bambini di età inferiore ai sei anni e per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina.

Sono SOSPESI i viaggi d'istruzione, le iniziative di scambio o gemellaggio, le visite guidate e le uscite didattiche comunque denominate, programmate dalle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado.

 

Copia del DPCM del 3 novembre 2020 e degli allegati è stato pubblicato nell’albo pretorio comunale in data odierna (n. 951 del registro) ed è scaricabile in formato PDF da questa pagina web del sito ufficiale del Comune di Olzai: https://www.comune.olzai.nu.it/index.php/tzente/articoli/354.

Per ulteriori aggiornamenti, consultare anche il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri www.governo.it e del Ministero della Salute www.salute.gov.it

 

Olzai, 4 novembre 2020 – prot. n. 3925

IL SINDACO

Maria Maddalena Agus

(Pubblicato nell’albo pretorio on line il 4 novembre 2020 – n. 952 del registro)

 

Nuovo

MODULO AUTODICHIARAZIONE SPOSTAMENTI

È on line il modulo di autodichiarazione che potrà essere esibito durante i controlli di polizia a giustificazione degli spostamenti di persone nei rispettivi ambiti territoriali.

L'autodichiarazione è anche in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.

Scarica il modulo da questa pagina, in formato PDF

Per aggiornamenti, visita il sito del Ministero dell’Interno:

https://www.interno.gov.it/it/notizie/line-modulo-autodichiarazione-spostamenti

 

 

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Per leggere o scaricare la versione definitiva del DPCM pubblicata nel Supplelento n. 41 della Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2020, apri questo LINK:

https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/11/04/20A06109/sg

 

Consulta anche le risposte alle "Domande frequenti sulle misure adottate dal Governo", aprendo questa pagina:
http://www.governo.it/it/articolo/domande-frequenti-sulle-misure-adottate-dal-governo/15638#zone

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Il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, ha firmato il Dpcm del 3 novembre 2020 contenente le NUOVE MISURE per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19, pubblicate oggi nel sito internet del Governo Italiano:

http://www.governo.it/it/articolo/coronavirus-il-presidente-conte-firma-il-dpcm-del-3-novembre-2020/15617

 

Leggi il DPCM e gli allegati, pubblicati in data odierna anche nell’albo pretorio on line al n. 951

 

Olzai, 4 novembre 2020

IL SINDACO

Maria Maddalena Agus

Ultimo aggiornamento: 23/12/2020, 16:07

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