PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE : COVID - 19 - ORDINANZA n.4 del 28 febbraio 2021

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2 marzo 2021

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PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE : COVID - 19 - ORDINANZA n.4 del 28 febbraio 2021
PRESIDENZA GIUNTA REGIONALE : COVID - 19 - ORDINANZA n.4 del 28 febbraio 2021

Di seguito le principali prescrizioni dell'ordinanza n. 28/2021  del 28 febbraio 2021 del Presidente della Giunta Regionale " Ulteriori misure straordinarie urgenti di contrasto e prevenzione della diffusione epidemiologica da COVID-19 nel territorio regionale della Sardegna. Ordinanza ai sensi dell’art.32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n.833 in materia di igiene e sanità pubblica"

In allegato in testo integrale dell'ordinanza

 

                                                                                                                            IL PRESIDENTE

                                                                                                                                  ORDINA

Art.1) Fermo restando il divieto di assembramento, nonché il rispetto del distanziamento personale e del contingentamento, in conformità alle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive attualmente in vigore, con possibilità di modularne l'esercizio in aumento ovvero in diminuzione, secondo l’andamento epidemiologico della pandemia, a decorrere dal 1° marzo 2021 è consentita sull’intero territorio regionale – fatta eccezione per le zone puntualmente interdette con ordinanze sindacali, a seguito della dichiarazione
di rischio di diffusione virale – la riapertura delle seguenti attività:
a) Ristorazione, con apertura degli esercizi fino alle ore 23.00;
b) Bar, pub, caffetterie ed assimilabili, con apertura degli esercizi fino alle ore
21.00;
In relazione all’andamento degli indicatori epidemiologici valutati a seguito di tali riaperture, con successive specifiche ordinanze – d’intesa con il tavolo tecnico istituzionale composto dai rappresentanti del Ministero della Salute, dell’Istituto Superiore della Sanità e della Regione Sardegna – potranno essere riaperte, con le necessarie prescrizioni, le seguenti attività:
- palestre, scuole di danza (senza contatto);
- centri commerciali nelle giornate di sabato e domenica;
- musei e luoghi della cultura.

Art.2) Salvo provvedimenti maggiormente restrittivi adottati dalle Autorità Sanitarie locali sul territorio di competenza, è fatto divieto di circolare e/o sostare al di fuori della propria residenza e/o domicilio dalle ore 23.30 di ciascun giorno fino alle ore 5.00 del successivo (coprifuoco). Restano ferme le cause esimenti già previste dalla vigente normativa nazionale per le zone c.d. “gialle”.

Art.3) È fatto obbligo di usare, sull’intero territorio regionale e per l’intera giornata (H24), protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici ove, per le caratteristiche fisiche, sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità.
È fatto divieto di qualsiasi forma di assembramento, con speciale riferimento allo stazionamento presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, nei quali deve comunque mantenersi un distanziamento interpersonale di almeno un metro.


Art.3) È fatto obbligo di usare, sull’intero territorio regionale e per l’intera giornata (H24), protezioni delle vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico, nonché negli spazi pubblici ove, per le caratteristiche fisiche, sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea e/o occasionale. Non sono soggetti all’obbligo i bambini al di sotto dei 6 anni, nonché i soggetti con forme di disabilità.
È fatto divieto di qualsiasi forma di assembramento, con speciale riferimento allo stazionamento presso gli spazi antistanti gli istituti scolastici di ogni ordine e grado, le piazze, le pubbliche vie, i lungomare e i belvedere, nei quali deve comunque mantenersi un distanziamento interpersonale di almeno un metro.

Art.4) A far data dal 1° marzo 2021 e salva l’adozione di ulteriori provvedimenti inconseguenza della rilevazione dei dati epidemiologici della regione, alla Regione Sardegna – pur collocata dall’Ordinanza del Ministro della Salute del 28 febbraio 2021 in zona “bianca”, scenario di tipo 1, con un livello di rischio basso – continuano ad applicarsi le misure restrittive determinate ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19, convertito, con modificazioni nella legge 22 maggio 2020, n.35, con riferimento alle altre attività ivi indicate, fatta eccezione per la disciplina specifica disposta dalla presente ordinanza;

Art.5) Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa espresso rinvio al DPCM 14 gennaio 2021;

Art.6) Le disposizioni della presente ordinanza producono i loro effetti a far data dal 1° marzo 2021 fino al 15 marzo 2021, salvo proroga esplicita e salvo ulteriori diverse prescrizioni, anche di segno contrario, che dovessero rendersi necessarie in dipendenza dell’andamento della curva di diffusione del virus, che sarà costantemente monitorata dai competenti organidell’amministrazione e delle aziende.

Art.7) In ossequio al principio di leale collaborazione tra le Istituzioni, è richiesto ai competenti uffici territoriali del Governo di voler disporre ogni consentito rafforzamento della presenza e dei controlli delle forze dell’ordine presenti sul territorio regionale per garantire la massima vigilanza sul rispetto delle prescrizioni di cui alla presente ordinanza ed alle ulteriori norme vigenti in
materia per il contenimento della diffusione epidemiologica del virus.
Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, la mancata osservanza degli obblighi di cui alla presente ordinanza è sanzionata come per legge (art.2 del D.L. 33 del 16 maggio 2020).

Ultimo aggiornamento: 02/03/2021, 09:23

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