BANDO CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE PRIME CASE SCADENZA DOMANDE 7/12/2022

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7 novembre 2022

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27 min

BANDO CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE PRIME CASE SCADENZA  DOMANDE  7/12/2022
BANDO CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO ACQUISTO O RISTRUTTURAZIONE PRIME CASE SCADENZA DOMANDE 7/12/2022

AVVISO PUBBLICO

Art. 13, legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022     “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento”.

 

BANDO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER L’ACQUISTO     O RISTRUTTURAZIONE DI PRIME CASE NEI COMUNI CON POPOLAZIONE INFERIORE AI

3.000 ABITANTI (Approvato con deliberazione di Giunta Municipale n. 81 del 3 novembre 2022

 

 

INDICE

ART. 1 – OBIETTIVI GENERALI E FINALITÀ....................................................................................................................... 2

ART. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI...................................................................................................................................... 2

ART. 3 – RISORSE FINANZIARIE........................................................................................................................................ 2

ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTO................................................... 2

ART. 5 – OPERE FINANZIABILI E CONTRIBUTO PREVISTO............................................................................................. 3

ART. 6 – DOMANDA DI CONTRIBUTO................................................................................................................................ 3

ART. 7 – ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI......................................................................................................................... 3

ART. 8 – FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA................................................................................... 4

ART. 9 – CONTROLLO DI RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE............................................................... 4

ART. 10 – FORMULAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA....................................................... 5

ART. 11 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE................................. 6

ART. 12 – REVOCA DEL CONTRIBUTO................................................................................................................................ 6

 

ART. 1 – OBIETTIVI GENERALI E FINALITÀ

La Regione Autonoma della Sardegna, Assessorato dei lavori Pubblici, Servizio Edilizia Residenziale, in attuazione delle disposizioni dell’Art. 13, legge regionale n. 3 del 9 marzo 2022, “Disposizioni in materia di contrasto allo spopolamento” promuove il presente bando che disciplina le procedure dirette alla concessione ed erogazione di un contributo a fondo perduto per l’acquisto o ristrutturazione di prime case nei comuni con popolazione inferiore ai 3.000 abitanti.

 

 

ART. 2 – SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare istanza di finanziamento per gli interventi sopra descritti, i soggetti privati, fermo restando i seguenti criteri:

  • il contributo è concesso per l’acquisto e/o la ristrutturazione della prima casa, dove per “prima casa” si intende l’abitazione con categoria catastale diversa da A1, A8 e A9 ove il richiedente ha la residenza anagrafica. La residenza può essere trasferita entro 18 mesi, dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori;
  • il contributo può essere riconosciuto anche a favore dei richiedenti che prevedono congiuntamente l’acquisto e la Resta fermo il limite di euro 15.000;
  • il contributo può essere concesso ad un nucleo famigliare in fase di costituzione (composto anche da una sola persona) anche qualora il nucleo famigliare di provenienza abbia beneficiato del medesimo contributo per un'altra abitazione;
  • il contributo è concesso a chi ha la residenza anagrafica in un piccolo comune della Sardegna o a chi vi trasferisce la residenza anagrafica, entro 18 mesi dall’acquisto dell’abitazione o dalla data di ultimazione dei lavori, a condizione che il comune di provenienza non sia esso stesso un piccolo comune della Sardegna. Il contributo può essere concesso anche a coloro che trasferiscono la residenza in un piccolo comune della Sardegna e che non risiedono, al momento della presentazione della domanda, in un comune della Sardegna;

 

 

 

ART. 3 – RISORSE FINANZIARIE

 Le risorse complessivamente stanziate dalla Regione Autonoma della Sardegna per l’iniziativa ammontano a € 145.833,94, di cui € 48.611,31 per l’annualità 2022, € 48.611,31 per l’annualità 2023 e € 48.611,32 per l’annualità 2024;

  

ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ DEGLI IMMOBILI OGGETTO DI INTERVENTO

 Gli interventi ammessi sono quelli di ristrutturazione edilizia come definiti dalla lettera d), comma 1, art. 3, del Decreto del Presidente della repubblica n. 380 del 6 giugno 2001, “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;

Inoltre l’intervento oggetto di ristrutturazione deve avere ad oggetto l’abitazione e non parti comuni dell’edificio;

 

ART. 5 – OPERE FINANZIABILI E CONTRIBUTO PREVISTO

 

  • il contributo è concesso nella misura massima del 50% della spesa e comunque per l’importo massimo di euro 15.000 a soggetto. In un nucleo famigliare può esserci un solo soggetto beneficiario;

 

  • i lavori di ristrutturazione devono concludersi entro 36 mesi dalla data di riconoscimento del contributo, salvo motivate proroghe concesse dal Comune per cause non imputabili al beneficiario;

 

  • le spese di acquisto sono esclusivamente quelle relative al costo dell’abitazione;

 

  • tra le spese di ristrutturazione sono comprese le spese di progettazione strettamente connesse all’intervento e l’IVA. É escluso l’acquisto di arredi;

 

  • il contributo è cumulabile con altri contributi per l’acquisto o la ristrutturazione della prima Sussiste il divieto cumulo assoluto qualora la normativa che dispone l’altro contributo ne preveda il divieto come a titolo esemplificativo la L.R. n. 32 del 30 dicembre 1985;

 

  • al momento della pubblicazione del bando comunale l’atto di acquisto non deve essere stato stipulato;

 

  • al momento della pubblicazione del bando comunale i lavori di ristrutturazione non devono essere

 

 ART. 6 – DOMANDA DI CONTRIBUTO

 Le domande di contributo a fondo perduto potranno essere presentate a partire dal 07 NOVEMBRE 2022, per trenta giorni consecutivi e quindi fino al 07 dicembre 2022.

Il modulo di domanda, compilato esclusivamente utilizzando il modello allegato potrà essere inoltrato all’indirizzo PEC del Comune : protocollo@pec.comune.olzai.nu.it oppure potrà essere inoltrata su formato cartaceo all’Ufficio Protocollo, piano terra -palazzo comunale, Corso Vittorio Emanuele n.25.

Alla domanda dovrà essere allegata solo ed esclusivamente la fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità riferito al richiedente. Non è necessario allegare la fotocopia del documento di riconoscimento di cui sopra solo nel caso in cui l’istanza sia firmata digitalmente e inoltrata a mezzo PEC.

 

 

ART. 7 – ASSEGNAZIONE DEI PUNTEGGI

La formulazione della graduatoria provvisoria avverrà sulla base dell’attribuzione di punteggi che saranno assegnati tenendo conto dei seguenti criteri di selezione.

Nella tavola seguente sono riportati nel dettaglio i criteri e i rispettivi punteggi loro attribuiti.

 

CRITERIO DI SELEZIONE

 

PUNTEGGIO ATTRIBUITO

Trasferimento residenza da un altro Comune con popolazione

superiore a 3.000 abitanti

 

10

Esecuzione di lavori di ristrutturazione nel centro storico

 

8

Acquisto e ristrutturazione immobili dichiarati inagibili

 

7

Nucleo famigliare più numeroso

Nucleo composto da n. 1 persona

2

Nucleo composto da n. 2 persone

4

Nucleo composto da n. 3 persone e oltre

6

 

 

 

Giovani coppie

coppie costituite da soggetti con età non superiore ai 35 anni e che abbiano contratto matrimonio da non più di 5 anni, alla data di presentazione della domanda o promessa di matrimonio da stipulare presso l’Ufficiale di Stato

Civile entro 6 (sei) mesi dalla pubblicazione del bando.

5

Famiglie in condizione di debolezza sociale o economica.

Indicatore ISEE fino ad € 8.000,00

3

Indicatore ISEE fino ad € 16.000,00

2

Indicatore ISEE oltre € 16.000,00 o mancata presentazione ISEE

1

 

ART. 8 – FORMULAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA

I contributi a fondo perduto vengono assegnati sulla base della graduatoria definitiva che terrà conto dei criteri di selezione specificati all’art. 7 del presente Bando.

 A parità di condizioni verrà data precedenza al progetto col minor contributo richiesto.

  La graduatoria provvisoria è approvata con determinazione del Responsabile del Servizio Tecnico e pubblicata sul sito internet del Comune di Olzai.

Ai soggetti collocati nella graduatoria provvisoria verrà trasmessa comunicazione di richiesta della documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti di ammissibilità e dei criteri di selezione dichiarati in sede di domanda.

La documentazione richiesta dovrà essere trasmessa al Comune, secondo le modalità che saranno indicate, a pena di esclusione dalla graduatoria provvisoria, entro 30 (trenta) giorni dalla data di ricevimento della suddetta comunicazione.

 

 

 ART. 9 – CONTROLLO DI RICEVIBILITÀ E AMMISSIBILITÀ DELLE DOMANDE

 Il Comune, ai fini della redazione della graduatoria provvisoria, procede al controllo amministrativo che comporta la verifica della ricevibilità e della ammissibilità delle domande. I controlli verranno effettuati sul 100% delle domande pervenute.

 Controllo di ricevibilità:

Non saranno ritenute ricevibili le domande:

  • non redatte sull’apposito modello rilasciato;
  • che, con riferimento ai requisiti previsti dal presente Bando, siano redatte in maniera incompleta ovvero dalle quali si evinca in modo esplicito la mancanza di uno dei requisiti stessi;
  • non firmate e/o debitamente

 

Controllo di ammissibilità:

Tutte le domande ricevibili saranno sottoposte al controllo di ammissibilità.

Non saranno ritenute ammissibili le domande presentate da soggetti diversi da quelli previsti all’art. 2 del presente Bando.

L’esito negativo delle verifiche di cui sopra determinerà automaticamente la non ammissibilità dell’istanza a finanziamento e quindi la sua archiviazione.

 

 

ART. 10 – FORMULAZIONE E APPROVAZIONE DELLA GRADUATORIA DEFINITIVA

 

Le istanze che avranno avuto un esito positivo nella fase di controllo di ricevibilità ed ammissibilità, descritta all’art. 9 del Bando, saranno esaminate al fine di verificare il possesso dei requisiti di selezione, così come descritti al precedente art. 7.

A tal fine, i soggetti richiedenti dovranno fornire la documentazione attestante il possesso dei requisiti di selezione finalizzati alla formulazione della graduatoria definitiva:

 

Residenza

- Copia del certificato di residenza o dichiarazione

sostitutiva del certificato di residenza (D.P.R. 28.12.2000, n. 445, art. 46)

Titolarità dell’edificio

- Copia dell’atto di proprietà dell’edificio

- Copia del documento di identità del richiedente

 

Localizzazione dell’edificio

- Documentazione cartografica dalla quale si evince inequivocabilmente la localizzazione dell’immobile rispetto alla perimetrazione della zona A o del centro

matrice

Inagibilità dell’immobile

- Certificato di inagibilità dell’immobile

Numero di componenti il nucleo familiare

- Stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva del certificato di stato di famiglia (D.P.R. 28.12.2000, n.

445, art. 46)

 

Giovane Coppia

- Copia del certificato di matrimonio o dichiarazione sostitutiva del certificato di matrimonio (D.P.R. 28.12.2000, n. 445, art. 46)

- Promessa di matrimonio stipulata presso l’Ufficiale di       Stato civile

 

Tipologia di intervento

- Elaborati di massima dell’intervento di recupero

- Sezione della scheda descrittiva (Allegato B) in cui  viene descritto il recupero primario

- Certificato di conformità urbanistica rilasciato dal Comune

 

Importo lavori

- Computo metrico estimativo delle opere, basato sul prezziario regionale delle opere pubbliche o su prezzi medi di mercato qualora da questo non previsti, anche con esplicitazione delle spese di progettazione

 

 

La documentazione prodotta deve essere riferita all’immobile da recuperare e/o acquistare individuato in sede di presentazione della domanda di ammissione al contributo a fondo perduto, pena l’esclusione della domanda stessa dalla graduatoria di merito.

Ultimata l’istruttoria della documentazione, per la quale il Comune di OLZAI potrà richiedere eventuali integrazioni e chiarimenti, si procederà all’approvazione della graduatoria definitiva che sarà pubblicata sul sito internet del Comune.

Gli Uffici comunali provvederanno a trasmettere ai soggetti beneficiari utilmente inseriti nella graduatoria la comunicazione di concessione del contributo con l’indicazione dell’ammontare dello stesso e con indicazione delle modalità di trasferimento e rendicontazione delle risorse.

 

 

ART. 11 – EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO E RENDICONTAZIONE DELLE SPESE SOSTENUTE

 

 

I contributi vengono assegnati al Comune, che li eroga ai soggetti beneficiari a partire dal rilascio del provvedimento di autorizzazione all'esecuzione dei lavori e/o dell’acquisto ed a seguito della stipula di apposita convenzione tra il Comune di localizzazione dell’intervento e i soggetti beneficiari, che disciplina gli obblighi concernenti l'utilizzazione delle provvidenze per le opere di recupero primario.

 

I finanziamenti concessi saranno erogati ad ultimazione dei lavori autorizzati e/o dell’acquisto, a seguito di richiesta dei soggetti beneficiari. Le spese effettuate per la realizzazione delle opere finanziate devono essere documentate con fatture quietanzate o con atto pubblico in caso di solo acquisto ed esibite all'amministrazione comunale al momento della verifica da parte di questa della conformità dei lavori al progetto assentito o dell’acquisto perfezionato.

 

I soggetti beneficiari potranno richiedere la liquidazione della quota del 50% previa presentazione di uno stato di avanzamento dei lavori, a firma del direttore dei lavori e le fatture quietanzate della ditta esecutrice, che certifica l’avvenuta esecuzione dei lavori pari alla percentuale appunto del 50%, previa presentazione di polizza fidejussoria a garanzia dell’importo del 50% finanziato.

 

In ogni caso l’erogazione del saldo finale del contributo avverrà è subordinata alla certificazione delle spese effettuate per l’acquisto o per la realizzazione delle opere finanziate che devono essere documentate con fatture quietanzate per un importo pari al totale delle opere; esse verranno esibite all'amministrazione comunale al momento della verifica da parte di questa della conformità dei lavori al progetto assentito.

 

Nel caso di proprietà condominiali si provvede all'erogazione ai singoli condomini sulla base delle rispettive quote di proprietà.

 

In tutti i casi l’erogazione è subordinata alla stipula di apposita convenzione con il Comune di appartenenza, contenente la sottoscrizione da parte dei soggetti beneficiari, degli obblighi concernenti l’utilizzazione delle provvidenze per le opere di recupero primario.

 

Le provvidenze anticipate in argomento dovranno essere restituite nei casi in cui il beneficiario:

  • non perfezioni l’acquisto nei termini prefissati;
  • non realizzi l'intervento di recupero nel suo complesso entro 3 anni dal rilascio del provvedimento di autorizzazione;
  • ovvero lo esegua parzialmente;

 

  • ovvero lo esegua in difformità dal progetto

 

Dovranno, altresì, essere restituite le somme risultanti in eccesso rispetto alle spese effettivamente sostenute o non documentate nelle modalità sopra indicate.

 

 

ART. 12 – REVOCA DEL CONTRIBUTO

 

Affinché il contributo non venga revocato il beneficiario:

  • è obbligato a non alienare l’abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo;
  • è obbligato a non modificare la propria residenza dall’abitazione acquistata o ristrutturata per cinque anni dalla data di erogazione a saldo del contributo. A tale fine, nel corso del suddetto periodo di tempo, il comune effettua almeno due controlli annui per verificare l’effettiva stabile dimora del beneficiario nell’abitazione;

Nel caso di alienazione o cambio di residenza prima dei cinque anni, il beneficiario dovrà restituire al Comune il contributo in misura proporzionale al periodo dell’obbligo quinquennale non rispettato.

Gli Uffici comunali provvederanno a trasmettere ai soggetti beneficiari utilmente inseriti nella graduatoria la comunicazione di concessione del contributo con l’indicazione dell’ammontare dello stesso e con indicazione delle modalità di trasferimento e rendicontazione delle risorse.

 

OLZAI,  7 NOVEMBRE 2022 – Prot.4427

 

 

                                                                    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO TECNICO

                                                                       F.to Geometra Giovanni Maria Morisano

 

 

Ultimo aggiornamento: 07/11/2022, 15:49

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