Avviso pubblico indennita' regionale fibromialgia “irf” - scadenza domande 30/04/2025

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6 March 2025

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AVVISO PUBBLICO INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA “IRF” - SCADENZA DOMANDE 30/04/2025
AVVISO PUBBLICO INDENNITA' REGIONALE FIBROMIALGIA “IRF” - SCADENZA DOMANDE 30/04/2025

COMUNE DI OLZAI 

Provincia di Nuoro 

 

AVVISO PUBBLICO


INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA “IRF”
L.R. 12 dicembre 2022, n. 22, art. 12 e D.G.R. n. 9/22 del 12 febbraio 2025


Sostegno economico finalizzato a facilitare il miglioramento della qualità della vita dei cittadini affetti da fibromialgia

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Richiamata:
- la Legge Regionale n. 5 del 18 gennaio 2019 recante “Disposizioni per il riconoscimento, la diagnosi e la cura della fibromialgia”, così come modificata dall’art. 12 della Legge Regionale n. 22 del 12 dicembre 2022 “Norme per il
sostegno e il rilancio dell’economia, disposizioni di carattere istituzionale e variazioni di bilancio” che ha introdotto l’art. 7-bis e autorizzato, in via provvisoria e sperimentale, l’istituzione di un sostegno economico denominato “INDENNITÀ REGIONALE FIBROMIALGIA” (IRF), finalizzato a facilitare sotto l’aspetto economico il miglioramento della qualità della vita dei cittadini residenti in Sardegna affetti da fibromialgia;
- la Legge Regionale n. 18 del 21 novembre 2024, art. 1, comma 9, con la quale è stato modificato il surrichiamato art. 7-bis della Legge Regionale 18 gennaio 2019, n. 5;
- la deliberazione di Giunta Regionale n. 9/22 del 12 febbraio 2025 recante “Indennità regionale fibromialgia (IRF). Legge regionale 18 gennaio 2019, n. 5 e s.m.i., art. 7-bis, commi 1 e 2. Linee di indirizzo della misura regionale.”;
- la propria determinazione n. 113 del 27 febbraio 2025 con la quale è stato approvato il presente avviso pubblico e la relativa modulistica per l’acquisizione delle domande finalizzate alla concessione dell’indennità regionale fibromialgia (IRF).

RENDE NOTO

che sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la concessione del sostegno economico denominato Indennità Regionale Fibromialgia (IRF), erogato nella forma di contributo per il rimborso delle
spese sostenute per interventi di carattere sanitario, qualora non coperti da servizio sanitario regionale, sociosanitario e di cura alla persona, soggette a rendicontazione, fino a un massimo di € 800,00 nei limiti della disponibilità del bilancio regionale.

ART. 1 - DESTINATARI E REQUISITI DI AMMISSIONE AL CONTRIBUTO

Possono presentare la domanda per la concessione dell’Indennità Regionale Fibromialgia le persone in possesso dei seguenti requisiti:
- essere residenti nel comune di Olzai;
- essere in possesso della certificazione medica, con data non successiva al 30 aprile 2025, attestante la diagnosi di fibromialgia, rilasciata da un medico specialista (non da medico di medicina generale) abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’albo, sia dipendente pubblico, che convenzionato, che libero professionista;
- non beneficiare di altra sovvenzione pubblica concessa per la diagnosi di fibromialgia.

Per coloro che hanno beneficiato del contributo negli anni precedenti sarà considerata valida la domanda già presentata, fermo restando l’obbligo di comunicare l’eventuale sopravvenuta perdita dei requisiti per l’accesso alla misura. In ogni caso è necessario presentare:
- il modulo “Conferma dei requisiti” (Allegato B), unito al presente avviso;
- copia dell’attestazione ISEE sociosanitario 2025, priva di omissioni/difformità in corso di validità;
- copia del documento di riconoscimento, in corso di validità del/la beneficiario/a e del/la richiedente;
- copia di regolare permesso di soggiorno (per i cittadini extra UE);
- copia del codice IBAN intestato o cointestato al/la beneficiario/a.

ART. 2 - MISURA E ATTRIBUZIONE DEL CONTRIBUTO


L’indennità regionale fibromialgia (IRF) è erogata nella forma di un contributo per il rimborso delle spese sostenute per interventi di carattere sanitario, qualora non coperti da servizio sanitario regionale, socio- sanitario e di cura alla persona, soggette a rendicontazione, fino a un massimo di € 800,00, in relazione alla disponibilità del bilancio regionale.

L’importo del sostegno economico è rapportato alla situazione economica del beneficiario misurata in ragione delle seguenti soglie di ISEE sociosanitario:

ISEE fino a euro 15.000,00 finanziamento progetto senza decurtazione
ISEE compreso fra euro 15.001 ed euro 25.000 finanziamento del progetto decurtato del 5%
ISEE compreso fra euro 25.001 ed euro 35.000 finanziamento del progetto decurtato del 10%
ISEE compreso fra euro 35.001 ed euro 40.000 finanziamento del progetto decurtato del 25%
ISEE compreso fra euro 40.001 ed euro 50.000 finanziamento del progetto decurtato del 35%
ISEE compreso fra euro 50.001 ed euro 60.000 finanziamento del progetto decurtato del 50%
ISEE compreso fra euro 60.001 ed euro 80.000 finanziamento del progetto decurtato del 65%
ISEE oltre 80.000 finanziamento del progetto decurtato dell’80%
L’importo dell’indennità riconoscibile, qualora si rendesse necessario, verrà rideterminato in diminuzione proporzionale per il rispetto del limite fissato dallo stanziamento annuale del bilancio regionale.
In caso di mancata presentazione dell’attestazione ISEE è prevista la massima decurtazione del contributo.

ART. 3 - SPESE AMMISSIBILI

Sono ammissibili le spese sostenute nell’anno 2025 per interventi di carattere sanitario, qualora non coperti da servizio sanitario regionale, sociosanitario e di cura alla persona, e nello specifico per:
? acquisizione di servizi professionali di assistenza domiciliare e alla persona;
? acquisizione di servizi professionali educativi;
? spese per attività fisiche e ricreative su prescrizione del medico curante;
? accoglienza presso centri diurni e centri diurni integrati autorizzati limitatamente al pagamento della quota
sociale;
? spese di soggiorno, per non più di 30 giorni nell’arco di un anno, presso strutture sociali autorizzate o presso
residenze sanitarie assistenziali autorizzate, limitatamente al pagamento della quota sociale;
? spese per l’acquisto di integratori alimentari, ausili e protesi non forniti dal servizio sanitario regionale;
? acquisizione di farmaci da banco o di farmaci prescritti dal medico curante per la patologia fibromialgica non forniti dal servizio sanitario regionale.
La documentazione di spesa dell’anno deve essere presentata all’Ufficio Servizi Sociali del Comune, che provvederà ad erogare il beneficio economico a seguito della verifica della stessa e nei limiti delle risorse assegnate dalla Regione.

ART. 4 - MODALITÀ E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La domanda per la concessione dell’IRF dovrà essere redatta sull’apposito modulo (Allegato A) disponibile all’ingresso del Comune, presso l’Ufficio Servizi Sociali e sul sito web del Comune di Olzai all’indirizzo www.comune.olzai.nu.it, e presentata all’Ufficio Protocollo, in una delle seguenti modalità:

- a mano, negli orari di apertura al pubblico;
- via e-mail all’indirizzo servizisociali@comune.olzai.nu.it;
- tramite PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.olzai.nu.it.

La domanda dovrà essere sottoscritta dal richiedente e corredata dalla seguente documentazione:

- copia del documento di riconoscimento e del codice fiscale del richiedente e del beneficiario, in corso di validità;
- copia della certificazione medica attestante la diagnosi di fibromialgia rilasciata, entro e non oltre il 30 aprile 2025, da un medico specialista (non da medico di medicina generale) abilitato all’esercizio della professione e iscritto all’albo, sia dipendente pubblico, che convenzionato, che libero professionista;
- copia dell’attestazione ISEE sociosanitario 2025, priva di omissioni/difformità in corso di validità;
- copia del codice IBAN su cui disporre l’eventuale bonifico;
- copia delle pezze giustificative attestanti le spese ammissibili di cui all’art. 3 del presente Avviso Pubblico.
Il recapito della domanda al protocollo dell’Ente rimane ad esclusivo carico del mittente, pertanto il Comune è esentato da qualsiasi responsabilità, sia per quanto riguarda la mancata presentazione, sia la sua tardiva presentazione.

La domanda è resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di certificazione/atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 ed è soggetta alla responsabilità, anche penale e di cui agli artt. 75 e 76 dello stesso, in caso di dichiarazioni mendaci.

Tutti coloro che, negli anni precedenti, hanno beneficiato dell’Indennità Regionale Fibromialgia non dovranno presentare nuova domanda per l’annualità 2025 fermo restando l’obbligo di comunicare all’Ufficio Servizi Sociali, l’eventuale sopravvenuta perdita dei requisiti per l’accesso alla misura e presentare l’ISEE in corso di validità, come già specificato all’art. 1 del presente avviso.

IL TERMINE PERENTORIO PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE È FISSATO PER MERCOLEDÌ 30 APRILE 2025

ART. 5 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


Il Responsabile del Procedimento è l’Assistente Sociale, Dott.ssa Barbara Longu - Telefono 0784 55001 int. 3 - e- mail servizisociali@comune.olzai.nu.it - PEC servizisociali@pec.comune.olzai.nu.it.

ART. 6 - PUBBLICITÀ

Il presente Avviso sarà pubblicato unitamente alla modulistica all’Albo Pretorio del Comune di Olzai e nel sito istituzionale dell’Ente all’indirizzo www.comune.olzai.nu.it.

ART. 7 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

I dati personali forniti saranno trattati esclusivamente per le finalità istituzionali, strumentali o connesse al presente procedimento, con le modalità e nei limiti stabiliti dal vigente Regolamento UE 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, in vigore dal 25 maggio 2018. Il trattamento dei dati sarà effettuato mediante l’uso di strumenti informatici oltre che manuali e su supporti cartacei, ad opera di soggetti appositamente incaricati.

Il conferimento dei dati richiesti è obbligatorio. L’eventuale rifiuto a fornire tali dati potrebbe comportare il mancato perfezionamento del procedimento e delle sue successive fasi.

I dati sensibili e giudiziari non saranno oggetto di diffusione, tuttavia alcuni di essi potranno essere comunicati ad altri soggetti pubblici o privati nella misura strettamente indispensabile a svolgere attività istituzionali previste dalle vigenti disposizioni, e secondo quanto previsto dalle disposizioni contenute nel succitato Regolamento UE 679/2016.

ART. 8 - DISPOSIZIONI FINALI


Per quanto non espressamente previsto dal presente Avviso, si applicano le disposizioni delle vigenti norme di legge, delle deliberazioni regionali che istituiscono la presente misura e dei relativi allegati.
Le eventuali variazioni e/o integrazioni derivanti da circolari regionali di attuazione del programma, disposizioni normative vincolanti che interverranno successivamente alla pubblicazione del presente Avviso, si intendono modificative o integrative delle presenti norme.

Allegati:
- modulo di domanda (Allegato A);
- modulo “Conferma dei requisiti” (allegato B).

Il Responsabile del Servizio

Dott.ssa Simonetta Guiso 

A cura di

Comune di Olzai
Corso Vittorio Emanuele 25 08020 - Olzai (NU)
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Ultimo aggiornamento: 06/03/2025, 12:34

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