Prot. n. 1012/2026
IL SINDACO
CONSIDERATO che, nell’ambito del carnevale, si svolge a Olzai l’evento “Sa Prima Tracaratzada Ortzaesa”, inizialmente previsto per il giorno 14 febbraio 2026, ma rinviato per causa maltempo alla data del 14 marzo 2026.
RAVVISATA la necessità di disciplinare con propria ordinanza la circolazione stradale e la sosta dei veicoli lungo le vie e piazze dell’abitato, adottando a tal fine provvedimenti che garantiscano il regolare svolgimento della manifestazione in oggetto, il transito e la sosta di autoveicoli, nonché l’incolumità e sicurezza di coloro che vi prendono parte.
RICHIAMATO il piano di sicurezza della manifestazione presentato in data 10.03.2026 (registrato con prot. n. 948) a firma dell’Ing. Carmine Falconi tramite il portale SUAP.
VISTA la richiesta di occupazione del suolo pubblico presentata dall’associazione turistica Pro Loco in data 10.03.2026 con prot. n.949 a firma del presidente Loddo Giovanni Anastasio;
VISTI:
- il D. lgs. n. 267 del 18/08/2000;
- il D. L.vo 30 aprile 1992 n. 285 e s.m.i.
- il D.P.R. n. 495 del 16/12/1992 e il vigente Statuto del Comune di Olzai
ORDINA
Per i motivi sopra esposti
In occasione della manifestazione “Sa Prima Tracaratzada Ortzaesa”, in programma a Olzai sabato 14 marzo 2026, dalle ore 16:00 alle ore 24:00, e comunque, fino a cessate esigenze:
1) È istituito il DIVIETO DI SOSTA per tutti gli autoveicoli, su ambedue i lati delle seguenti strade e piazze del Comune di Olzai:
- PIAZZE: Su Nodu Mannu, Sant’Ignazio, Sant’Antonio;
- STRADE COMUNALI all’interno dell’area interessata dall’evento:
Via Taloro: dall’incrocio con la via Togliatti fino all’incrocio con la via Pietro Meloni Satta;
Via Arginamento, via G. Marconi e via Dell’Angelo.
2) È VIETATA LA CIRCOLAZIONE STRADALE di tutti gli autoveicoli e motoveicoli nelle seguenti strade comunali:
Strade del centro urbano: Via Taloro: dall’incrocio di via dell’Angelo fino all’incrocio con la Via Avv. Giovanni Dore; Via Arginamento, via G. Marconi e via Dell’Angelo.
ORDINA:
- la deviazione dei mezzi che arrivano da Ottana/Sarule in direzione Ovodda da Via dell’Angelo;
- la vigilanza degli incroci Via Avv. Giovanni Dore angolo Via dell’Angelo e Via Taloro angolo Via dell’Angelo agli agenti della compagnia barracellare di Olzai.
È consentito l’accesso alla zona interessata dalla manifestazione in deroga:
- agli autoveicoli di soccorso e di Pubblica sicurezza; alle autovetture dell’organizzazione della manifestazione;
- i mezzi pubblici (Pulman ARST) che hanno capolinea il Comune di Olzai dovranno transitare nella Via Pietro Meloni Satta anziché Via Avv. Giovanni Dore;
- agli espositori autorizzati dal Comune di Olzai e inseriti nel circuito, esclusivamente per il tempo necessario allo scarico di merci e allestimento degli stand.
Il personale di vigilanza potrà accordare, per accertate necessità, deroghe e permessi subordinandoli a specifiche condizioni e cautele.
Demanda altresì alle Forze dell’ordine la facoltà di determinare gli orari di apertura e chiusura delle strade e piazze al traffico a seconda delle esigenze per la migliore riuscita della manifestazione.
È fatto obbligo al Responsabile dell’Ufficio Tecnico tramite l’associazione Pro Loco:
- Di posizionare adeguata segnaletica da concordare con gli agenti di Polizia Municipale,
- Di occultare, se in contrasto con la presente ordinanza, la segnaletica esistente;
- Di ripristinare la segnaletica esistente alla fine della manifestazione.
ORDINA, altresì, che la presente ordinanza sia portata a conoscenza del pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio online del Comune di Olzai ai sensi di Legge e nei locali e spazi pubblici.
AVVERTE:
- Che nei confronti di eventuali trasgressori si procederà ai sensi delle vigenti
- che avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall’art. 2 e seguenti della legge 06 dicembre 1971, n° 1034, o in alternativa entro 120 giorni al Presidente della Repubblica;
- che in relazione al disposto dell'art. 37, comma 3, del Decreto Legislativo 285/1992, sempre nel termine di 60 giorni può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, con la procedura di cui all'art 74 del regolamento, emanato con D.P.R. n° 495/1992.
- È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare scrupolosamente la presente ordinanza. I contravventori saranno puniti a termine di legge.
Il presente provvedimento è revocabile in ogni momento a giudizio insindacabile del Sindaco e segnatamente: per sopravvenute ragioni di pubblica incolumità, per la tutela del pubblico transito e della proprietà stradale, per l’inosservanza di una qualsiasi delle condizioni alle quali è soggetta o per gravi abusi da parte del titolare, senza diritto di compensi o indennizzi. Sono fatti salvi i diritti di terzi, le prescrizioni tutte di legge e di regolamenti vigenti.
È facoltà dell’Amministrazione comunale imporre nuove ed ulteriori condizioni a seconda delle contingenti ed urgenti misure da adottare in relazione a sopravvenute esigenze.
In caso di cessate esigenze o condizioni meteorologiche avverse potrà essere disposta l’apertura anticipata delle zone interdette al traffico.
Al personale addetto all’espletamento dei servizi di Polizia stradale, di cui all’art. 12 del Codice della Strada, è demandato il compito di far rispettare la presente Ordinanza.
DISPONE
Infine, che la presente ordinanza venga notificata al Comandante della Stazione dei Carabinieri di Olzai; al Commissariato di P.S. di Gavoi, alla Compagnia Barracellare di Olzai e al Responsabile dell’Ufficio Tecnico del Comune di Olzai.