REGISTRO ORDINANZE SINDACALI
UFFICIO SINDACO
Ordinanza N. 15 del 26/05/2026
Prescrizioni comunali di prevenzione antincendio e manutenzione e pulizia dei terreni incolti in
tema di tutela dell'incolumità delle persone e dell'igiene dei luoghi, in recepimento della D.G.R.
n. 05/48 del 29.01.2025 e relativo Allegato n.8.
Il SINDACO
CONSIDERATO che la presenza, all’interno del centro abitato e nelle sue immediate vicinanze, di terreni di proprietà privata ed aree non edificate ricoperte da erbacce, sterpaglie e materiale secco di varia natura, compresi materiali e rifiuti abbandonati, aventi un alto rischio di infiammabilità, costituisce un potenziale pericolo per il diffondersi di eventuali incendi e determina altresì le condizioni ideali al proliferare di agenti infestanti ed insetti di varia natura;
CONSTATATO che le cause del devastante fenomeno incendi sono in gran parte imputabili alla condizione di abbandono e incuria da parte dei privati di taluni appezzamenti di terreno, posti sia all’interno che all’esterno del centro urbano, che soprattutto nel periodo estivo sono causa preponderante di propagazione di incendi con conseguente, grave pregiudizio per l’incolumità delle persone e cose;
RILEVATO che l’avvio della stagione calda e la crescita della vegetazione spontanea costituiscono una contingente situazione ottimale per la diffusione delle zecche e degli insetti e la potenziale insorgenza di patologie di carattere sanitario;
VISTA la Legge Regionale 27.04.2016 n. 8 “Legge Forestale della Sardegna”;
VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale 5/48 del 29.01.2025 “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2023-2025. Aggiornamento 2025” con la quale
vengono impartite le linee di indirizzo per l’aggiornamento del piano regionale antincendi per l’anno 2025 e in attesa di nuovi aggiornamenti queste vengono estese anche per il 2026;
RILEVATO che dal 1° giugno, è vigente il “periodo di elevato pericolo di incendio boschivo”, e che tale periodo si protrae sino al 31 ottobre (art. 3 - Periodo di elevato pericolo);
VISTO l'allegato “Prescrizioni di contrasto alle azioni determinanti, anche solo potenzialmente, l'innesco di incendio boschivo ai sensi dell'art. 3, comma 3, della Legge 21 novembre 2000 n. 353 e della Legge Regionale 27 aprile 2016 n. 8”; RAVVISATA la necessità di attuare ogni possibile intervento utile a salvaguardare la pubblica e privata incolumità, a prevenire gli incendi;
RITENUTO di dover eliminare tutti gli inconvenienti igienico-sanitari derivanti da tali situazioni al fine di garantire l'igiene e la salute pubblica ed evitare il proliferare di insetti e parassiti vari;
VISTA la Legge 21.11.2000 n. 353 “Legge-quadro in materia di incendi boschivi”;
VISTO il D.Lgs. n. 1/2018 “Codice della Protezione civile” che individua il Sindaco quale Autorità Comunale in materia di Protezione Civile, e lo designa altresì all’art.12 c. 5a) responsabile dell’adozione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui all'articolo 54 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000 n. 267, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli per l’incolumità pubblica...” ;
VISTO il Testo Unico delle leggi sanitarie n. 1265 del 27.07.1934 e successive integrazioni e modificazioni;
VISTI gli articoli 14,16,e 29 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 e s.m.i. (Nuovo Codice della Strada);
VISTO il programma Regionale di prevenzione, profilassi e lotta contro le zecche e le infezioni da esse trasmesse;
RITENUTO urgente provvedere nell’immediato con azioni idonee per prevenire l’innesco di incendi e la diffusione di insetti nocivi all’uomo, quali zecche, zanzare e altri parassiti ed insetti, agevolata dalla situazione di incuria di aree per la presenza di sterpaglie e materiale secco e rifiuti;
ATTESO che l’istituto dell’ordinanza sindacale è l’unico strumento per affrontare congruamente la predetta situazione di urgenza e contingenza;
CONSIDERATE le su citate ragioni di urgenza e contingenza legittimanti l’adozione di provvedimenti ordinatori volti alla tutela della salute pubblica locale;
ORDINA
Per consentire le azioni di tutela della salute pubblica locale e per prevenire l’innesco di incendi derivanti dalla presenza su terreni ed aree, di materiale secco e di rifiuti, di erbe spontanee, fieno e rovi, che determinano altresì le condizioni per la diffusione di zecche, zanzare e altri parassiti ed insetti nocivi all’uomo, si ordina;
1. nell'area urbana ed in periferia:
a) i proprietari, affittuari o comunque detentori a qualsiasi titolo di terreni, cortili, lotti edificabili, giardini e simili, siano essi persone fisiche o giuridiche, sono tenuti a procedere ad una radicale pulizia dei terreni posseduti a qualsiasi titolo, in particolare dalle stoppie, erbacce, sterpaglie, rovi, fieno, materiale secco di qualsiasi natura ed altri rifiuti infiammabili, e al loro conferimento in discarica nel rispetto della normativa sullo smaltimento dei rifiuti solidi urbani e assimilati; procedendo a nuova pulizia dei terreni qualora, con il decorso del tempo, si verificasse un'ulteriore crescita delle erbacce e sterpaglie, almeno fino a tutto il mese di ottobre;
b) ai medesimi soggetti sopra indicati, sono tenuti a provvedere entro gli stessi termini a una radicale potatura di siepi, rampicanti, rami d'albero e simili che fuoriescono sulle pubbliche vie, marciapiedi, piazze, giardini, ecc.;
2. nelle aree extraurbane:
a) i proprietari e/o conduttori di terreni appartenenti a qualunque categoria d'uso del suolo, sono tenuti a ripulire da fieno, rovi, materiale secco di qualsiasi natura, l'area limitrofa a strade pubbliche, per una fascia di almeno 3 metri calcolati a partire dal limite delle relative pertinenze della strada medesima;
b) i proprietari e/o conduttori di fondi agricoli sono altresì tenuti a creare una fascia parafuoco, con le modalità di cui alla precedente lettera a), o una fascia erbosa verde, intorno ai fabbricati rurali ed ai chiusi destinati al ricovero del bestiame, di larghezza non inferiore a 10 metri;
c) i proprietari e/o conduttori di colture cerealicole sono tenuti a realizzare una fascia arata di almeno 3 metri di larghezza, perimetrale ai fondi superiori ai 10 ettari accorpati;
d) i proprietari e/o conduttori di terreni adibiti alla produzione di colture agrarie contigui con le aree boscate definite all'art. 28 dell'allegato approvato con Deliberazione G.R. n. 15/7 del 23.04.2021, devono realizzare all'interno del terreno coltivato, una fascia lavorata di almeno 5 metri di larghezza, lungo il perimetro confinante con il bosco;
e) i proprietari e/o conduttori dei terreni limitrofi alle aree urbane periferiche, devono realizzare, lungo tutto il perimetro, e con le modalità cui alla lettera (a), delle fasce protettive prive di qualsiasi materiale secco aventi larghezza non inferiore a 5 metri;
3. nelle strade e pertinenze stradali:
a) l'A.N.A.S. S.p.A., le amministrazioni ferroviarie, le Provincie, i Consorzi Industriali e di Bonifica e qualsiasi altro proprietario o gestore di aree dotate di sistema viario e ferroviario, devono provvedere al taglio di fieno e sterpi ed alla completa rimozione dei relativi residui, lungo la viabilità di propria competenza e nelle rispettive aree di pertinenza per una fascia di almeno 3 metri, ovvero, qualora di larghezza inferiore, per l’intera area di pertinenza;
b) i soggetti competenti ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs.vo 30.04.1992 n. 285 “Codice della Strada”, devono provvedere alla rimozione, all'avvio al recupero o allo smaltimento dei rifiuti presenti lungo la viabilità e nelle relative pertinenze e arredo;
4. nei depositi di materiale infiammabile o combustibile:
a) i rifornitori e depositi di carburante, di legname, di sughero, foraggio o di altri materiali infiammabili o combustibili, posti al di fuori dei centri abitati, devono rispondere alle norme e criteri cautelativi di sicurezza vigenti e dovranno essere muniti delle autorizzazioni previste dalla normativa vigente;
b) i proprietari e gestori di cui al comma precedente hanno l’obbligo di realizzare, intorno ai suddetti depositi o rifornitori, fasce di isolamento larghe almeno 10 metri, libere da qualsiasi materiale infiammabile o combustibile e comunque di larghezza non inferiore al doppio dell’altezza della catasta del materiale stoccato;
5. relativamente ai tagli boschivi ed agli interventi selvicolturali:
chiunque proceda a tagli boschivi e interventi selvicolturali in genere, deve provvedere alla completa rimozione degli alberi abbattuti e di tutte le parti legnose risultanti. Il frascame da lasciare in situ per scopi di protezione del suolo deve essere distribuito in “andane” lungo le curve di livello in modo da non creare accumuli di materiale combustibile;
6. per le linee e cabine elettriche:
a) i proprietari e i gestori di elettrodotti devono:
? eliminare tutti i contatti di fronde con le linee elettriche aeree nude, attraverso il taglio di rami o il taglio raso (per una fascia di almeno 3 metri per la media tensione e di 1 metro per la media tensione) di alberi che, trovandosi in prossimità dei conduttori aerei, possano, con il movimento, generare incendi nel periodo di elevato pericolo di incendio boschivo;
? provvedere a predisporre un piano di manutenzione da attuare prima dell’inizio del periodo di elevato pericolo di incendio boschivo;
b) i proprietari dei terreni devono consentire l’accesso ai loro fondi per l’esecuzione dei lavori richiesti mediante raccomandata A/R dal proprietario o gestore delle linee elettriche. Nei casi in cui i proprietari dei terreni non consentono l’accesso ai fondi per l’esecuzione dei lavori entro 15 giorni, i gestori di elettrodotti, devono segnalare il fatto al Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale, ed avvisare i proprietari dei terreni che hanno l’onere di adempiere alle prescrizioni antincendio, precisando le modalità; Tutti gli interventi sopraindicati dovranno essere effettuati con decorrenza immediata e comunque entro e non oltre il 1° Giugno 2026 nel rispetto della citata normativa in vigore, ed in ragione delle motivazioni suesposte, (pericolo di incendio-incolumità- igiene e salute pubblica - ordine e decoro urbano) ;
Tutte le disposizioni dovranno essere rispettate fino alla data del 31 ottobre 2026 e comunque per tutto il periodo in cui vige lo stato di elevato rischio di incendio boschivo di cui alle Prescrizioni Regionali Antincendio e le operazioni di pulizia, taglio, potatura, sfalcio, estirpazione e smaltimento, dovranno essere ripetute ogni qualvolta se ne presenti la necessità;
AVVERTE
che i trasgressori della presente ordinanza saranno puniti con l’applicazione delle seguenti sanzioni, fatte salve eventuali sanzioni penali per danni arrecati a terzi:
1. la mancata osservanza delle prescrizioni di cui ai punti 1-2-3-4-5-6. sarà punita salvo che il fatto non costituisca reato o sia disciplinato da specifiche leggi di settore, con l’applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25.00 a Euro 500, ai sensi dell’art.7bis del D. Lgs.18 Agosto 2000 nr. 267,
ai sensi dell’art.16 della Legge 24 Novembre 1981, nr.689, è ammesso il pagamento in misura ridotta pari a Euro 50.00, entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione della violazione.
2. la mancata osservanza delle prescrizioni di cui ai punti 3 lett. b), 5 e 6 lett. a), sarà punita a norma dell’art. 24, comma 3, lett. a), della L.R. 27.04.2016 n. 8, con l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 a € 10.329,00;
3. la mancata osservanza delle prescrizioni di cui ai punti 2, 3 lett. a), e 4, sarà punita a norma dell’art. 24, comma 3, lett. c), della L.R. 27.04.2016 n. 8, con l’applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 200,00 a € 1.200,00, per ogni ettometro o frazione di ettometro di fascia o area o tratta di protezione o isolamento non conforme a quanto prescritto.
4. Successivamente all’applicazione della sanzione pecuniaria e comunque decorso inutilmente il termine entro il quale provvedere alla pulizia dell’area, si procederà con l’emissione di ordinanza contingibile ed urgente nominativa questa volta rivolta specificatamente nei confronti del soggetto inadempiente, con l’avvertimento che, in caso di ulteriore inottemperanza, si procederà d’ufficio a spese dell’interessato, nonché con denuncia all’Autorità Giudiziaria per l’ipotesi di cui all’articolo 650 del Codice Penale; L’Amministrazione Comunale, nell’inerzia dei proprietari, si riserva la facoltà di intervenire in via sostitutiva, per la pulizia delle aree private incolte con addebito delle spese a carico dei proprietari trasgressori.
DISPONE
1. Che la Polizia Locale, tutte le Forze dell’Ordine nonché gli altri soggetti istituzionalmente preposti, siano incaricati del controllo, del rispetto della presente Ordinanza e dell’applicazione delle relative sanzioni;
2. Che la presente Ordinanza sia trasmessa a : · Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Nuoro;
· Comando Stazione Carabinieri di Olzai;
· Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale – Servizio territoriale dell’Ispettorato Ripartimentale di Nuoro;
· Polizia Locale – Olzai
INFORMA
Ai sensi dell’art. 3 comma 4 della Legge 7/8/1990 n. 241 si comunica che la presente ordinanza può essere impugnata nanti il Tribunale Amministrativo della Sardegna nel termine di 60 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza della medesima (Artt. 29 e 41 del D. Lgs. 2/7/2010 n. 104) ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni decorrente dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza (artt. 8 – 9 e ss. D.P.R. 24/11/1971 n. 1199).
1. che la presente Ordinanza sarà pubblicata all’Albo Pretorio per 15 giorni, sul sito istituzionale del Comune di Olzai, ed affissa nei punti principali del territorio comunale;
2. che, ai sensi dell’art.8 della Legge 241/1990 e ss.mm.ii. ,si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Responsabile Area Tecnica-Vigilanza del Comune di Olzai Geom. Maurizio Coda.
OLZAI, 26/05/2026
IL SINDACO
AGUS MARIA MADDALENA