COMUNE DI OLZAI
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- Ufficio Servizi Sociali -
Prot. n. 3311 Olzai 24 agosto 2026
BANDO PUBBLICO
per l’assegnazione dei contributi per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione
Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11 – Fondo Nazionale per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione.
Approvato con determinazione del Responsabile di Servizio n. 469 del 21 agosto 2026
- Anno 2026 -
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 che istituisce il Fondo nazionale di sostegno per l’accesso alle abitazioni in locazione, del Decreto del Ministro dei LL.PP. del 7 giugno 1999 e della Deliberazione della Giunta Regionale n. 36/36 del 9 luglio 2025 e ss.mm.ii.
RENDE NOTO
che la Regione Sardegna ha approvato, con determinazione del Direttore del Servizio edilizia, sicurezza sui luoghi di lavoro e osservatorio (SER) n. 2222/35034 del 21 luglio 2026, un nuovo Bando Permanente per l’assegnazione di contributi per il sostegno alla locazione - Legge 9 dicembre 1998, n. 431, art. 11.
Art. 1 - Destinatari e requisiti di accesso al beneficio
Possono accedere al Fondo Nazionale in oggetto i nuclei familiari titolari di contratti di locazione ad uso residenziale di unità immobiliari di proprietà privata o pubblica, site nel Comune di Olzai e occupate a titolo di abitazione principale.
Sono ammessi al contributo anche i titolari di contratti di sublocazione e i titolari di contratti di locazione transitoria.
Il contributo è concesso anche qualora il canone non sia stato corrisposto dal richiedente ma da un componente del nucleo.
Per gli immigrati extracomunitari è necessario, inoltre, il possesso di un regolare titolo di soggiorno.
Il contratto deve risultare regolarmente registrato e riferito ad un alloggio adibito ad abitazione principale, corrispondente alla residenza anagrafica del nucleo del richiedente. Tale condizione deve sussistere per il periodo al quale si riferisce il contratto di locazione. Non è necessario che il richiedente sia titolare di un contratto di locazione al momento della presentazione della domanda, ma che sia titolare di un contratto di locazione anche per un periodo limitato dell’anno al quale si riferisce il bando.
Non sono ammessi:
Øi richiedenti che abbiano in essere un contratto di locazione stipulato tra parenti ed affini entro il secondo grado, o tra coniugi non separati legalmente;
Øi titolari di contratti di locazione di unità immobiliari classificate nelle categorie catastali A1, A8 e A9, nonché nelle categorie catastali riferite ad usi non abitativi;
Øi nuclei familiari nei quali anche un solo componente risulti titolare del diritto di proprietà, usufrutto, uso o abitazione su un alloggio adeguato alle esigenze del nucleo familiare, ai sensi dell’art. 2 della L.R. n. 13/1989, sito in qualsiasi località del territorio nazionale. La titolarità della nuda proprietà non è causa di esclusione;
Øgli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.
Nel caso in cui il componente del nucleo familiare non abbia l’intera proprietà, l’adeguatezza dell’alloggio è valutata sulla base della relativa quota.
Il richiedente è ammesso al bando nel caso in cui, pur essendo titolare del diritto di proprietà, si trovi nell’impossibilità giuridica a godere del bene (ad esempio a causa di assegnazione della casa all’altro coniuge in sede di separazione).
Non sono ammessi al contributo gli assegnatari di alloggi a canone sociale ai sensi della legge regionale6 aprile 1989, n. 13, in quanto non titolari di contratti di locazione.
Il contributo non è concesso qualora il contratto non sia intestato al richiedente, ancorché il titolare del contratto sia un componente del nucleo familiare.
In caso di decesso dell’intestatario, il contributo è riconosciuto in favore del nucleo residuo ovvero degli eredi, a condizione che sia formalizzato il subentro nel contratto di locazione e che sussista il possesso degli altri requisiti previsti dal presente bando.
In caso di contratto di locazione intestato a più soggetti appartenenti a distinti nuclei familiari, la quota di canone riferibile a ciascun nucleo deve risultare dal contratto di locazione o da altra documentazione idonea ai fini dei controlli. Tale quota deve inoltre trovare corrispondenza nelle relative pezze giustificative attestanti il pagamento. In assenza di elementi oggettivi che permettano di determinarla, il Comune non può riconoscere il contributo.
Art. 2 - Requisiti economici
La concessione dei contributi è subordinata alla sussistenza dei seguenti requisiti:
1) Fascia A: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore alla somma di due pensioni minime INPS, pari a € 15.908,10 (€ 611,85 * 13 * 2) per l’anno 2026, rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 14%;
2) Fascia B: ISEE (Indicatore della situazione economica equivalente) del nucleo familiare uguale o inferiore al limite di reddito previsto per l’accesso all’edilizia sovvenzionata, pari ad € 17.131,00 rispetto al quale l’incidenza sul valore ISEE del canone annuo corrisposto è superiore al 24%.
Art. 3 - Contributo concedibile
L’ammontare di contributo per ciascun richiedente varia a seconda della fascia reddituale di appartenenza:
Fascia A: l’ammontare di contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 14% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 3.098,74;
Fascia B: l’ammontare del contributo per ciascun richiedente è destinato a ridurre sino al 24% l’incidenza del canone sul valore ISEE e non può essere superiore a € 2.320,00.
Art. 4 - Determinazione della misura del contributo
Il contributo per il sostegno all’accesso alle abitazioni in locazione è calcolato sul canone complessivamente considerato, riferito all’annualità in corso, nel periodo compreso tra il 1° gennaio al 31 dicembre ovvero nei termini di vigenza del contratto se inferiori.
L’ammontare del contributo annuo concesso non può in ogni modo essere superiore a € 3.098,74 per i nuclei rientranti in fascia A e a € 2.320,00 per i nuclei familiari rientranti in fascia B.
L’ammontare del contributo (C) non può eccedere la differenza tra il canone effettivo, al netto degli oneri accessori, e il canone considerato sopportabile in relazione all’ISEE del beneficiario.
Il canone annuo effettivo (CA) è la spesa complessiva che è prevista dal contratto di locazione per l’anno corrente, al netto di eventuali oneri accessori.
Il canone sopportabile (CS) per la fascia A è pari al 14% dell’ISEE mentre per la fascia B è pari al 24% dell’ISEE.
Per determinare il contributo (C) pertanto occorre sottrarre al canone annuo effettivo il canone sopportabile (C=CA-CS).
Se il contributo così determinato è superiore alle soglie massime (€ 3.098,74 per la fascia A, e 2.320,00 per le fasce B), il contributo riconoscibile è pari a dette soglie, altrimenti è pari al valore calcolato.
Gli utenti che nell’arco dell’anno siano stati titolari di contratti di locazione in più di un Comune dovranno presentare istanza a tutti i Comuni interessati. Nel calcolo del contributo, ciascun Comune tiene conto del canone di locazione annuale (ossia il canone sostenuto nei mesi di residenza anche negli altri comuni) e dopo avere determinato il contributo (C), quest’ultimo è parametrato riferito al periodo di locazione nel rispettivo Comune. Non potranno essere ammesse domande relative al medesimo periodo presentate in Comuni differenti. In tali casi, l’utente dovrà esprimere l’opzione per una delle due domande entro i termini assegnati dal Comune, pena l’inammissibilità di entrambe le domande.
Art. 5 - Cumulabilità con altri benefici
È ammesso il cumulo tra il contributo di cui al Fondo in oggetto e altri benefici relativi al sostegno per le locazioni.
Ai fini della determinazione e della liquidazione del contributo si applica quanto previsto dall’articolo 8 del bando permanente. In ogni caso, il cumulo complessivo non può superare l’ammontare del contributo spettante ai sensi della L. n. 431/1998.
Art. 6 - Graduatoria
Al termine della fase istruttoria, il Comune procederà all’approvazione e alla pubblicazione della graduatoria degli aventi diritto al contributo e dell’elenco dei soggetti non ammessi.
Art. 7 - Erogazione del contributo
Il contributo verrà erogato ai richiedenti beneficiari previo accreditamento delle risorse da parte della Regione Sardegna.
Nel caso in cui l’importo trasferito dalla Regione fosse insufficiente a coprire l’intero fabbisogno, si opererà la riduzione proporzionale dei contributi di tutti i richiedenti beneficiari.
Nel caso di eventuali somme residue nell’annualità di riferimento, derivanti da minori erogazioni ai beneficiari rispetto al fabbisogno predeterminato, queste saranno ridistribuite proporzionalmente per soddisfare il fabbisogno residuo nella medesima annualità, fermo restando l’importo massimo del contributo spettante.
Art. 8 - Modalità e termini di presentazione della domanda
La domanda di partecipazione al presente Bando dovrà essere presentata in forma di Dichiarazione Sostitutiva ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, utilizzando l’apposito modulo scaricabile dal sito web all’indirizzo www.comune.olzai.nu.it e disponibile presso il Comune negli orari di apertura al pubblico.
La domanda, debitamente compilata, sottoscritta e corredata della documentazione richiesta, dovrà pervenire al Comune di Olzai, entro e non oltre il 20 ottobre 2026, in una delle seguenti modalità:
- mediante consegna a mano presso l’Ufficio Protocollo del Comune di Olzai, negli orari di apertura al pubblico;
- a mezzo raccomandata A/R all’indirizzo Comune di Olzai - Ufficio Servizi Sociali - Via Vittorio Emanuele n. 25 - 08020 - Olzai;
- mezzo PEC all’indirizzo protocollo@pec.comune.olzai.nu.it riportante nell’oggetto la dicitura “L. n. 431/1998 - Anno 2026 - Domanda di ammissione”.
Per la trasmissione via PEC la domanda e la documentazione allegata dovrà essere scansionata e trasmessa in formato pdf.
Le domande anche solo parzialmente incomplete o prive della documentazione richiesta o compilate su modelli diversi, non saranno ritenute valide ai fini della formazione della graduatoria
L’Amministrazione Comunale non risponde di smarrimento o ritardo o di altri disguidi in caso di domanda inviata per posta.
Le istanze inviate tramite servizio postale verranno prese in considerazione solo se pervenute entro e non oltre il termine fissato dal presente Bando.
Documentazione da allegare alla domanda:
- copia del contratto di locazione dell’immobile e relativa ricevuta di registrazione all’Agenzia delle Entrate;
- copia della ricevuta di versamento dell’Imposta annuale di Registro relativa all’anno in corso o copia della documentazione di adesione al regime fiscale della “cedolare secca”;
- attestazione ISEE corrente o ordinario del nucleo familiare, in corso di validità e redatta secondo la normativa vigente;
- copia del documento di identità del richiedente, in corso di validità;
- copia delle ricevute di pagamento, correttamente compilate, contenenti i dati del locatore e del locatario nonché il mese di riferimento del pagamento, firmate per quietanza dal locatore (qualora i pagamenti non avvengano tramite bonifico), comprovanti l’avvenuto pagamento del canone di locazione delle mensilità relative all’annualità in corso.
N.B. le ricevute delle mensilità relative al periodo ottobre - dicembre possono essere presentate dal beneficiario entro il 15 gennaio 2027 qualora non siano ancora state pagate le relative spettanze alla data di presentazione della domanda;
- copia di regolare titolo di soggiorno (solo per i cittadini extracomunitari);
- copia del codice IBAN intestato/cointestato al richiedente, stampato;
- informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), letta e sottoscritta.
Si precisa che la domanda dovrà essere tempestivamente integrata, e comunque entro e non oltre il 15 gennaio 2027, qualora, tra la data di sottoscrizione della stessa e il 31 dicembre 2026, si verifichino variazioni rispetto a quanto dichiarato.
L’integrazione dovrà essere effettuata mediante la compilazione dell’apposito Modulo allegato al presente Avviso pubblico.
Art. 9 - Responsabile procedimento
Il Responsabile del Procedimento è l’Assistente Sociale, Dott.ssa Barbara Longu, reperibile al 0784 55001 int. 3 o all’indirizzo mail servizisociali@comune.olzai.nu.it.
Art. 10 - Trattamento dei dati
Il trattamento, l’utilizzo e la conservazione dei dati saranno effettuati secondo le modalità indicate nell’informativa sul trattamento dei dati personali, allegato alla domanda di partecipazione, ai sensi del Regolamento UE GDPR 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali. Con la sottoscrizione dell’istanza e informativa allegata, si intende autorizzato il conferimento dei dati di cui trattasi.
Art. 11 - Controlli e sanzioni
A norma di legge, l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di fare eseguire le opportune indagini sulla veridicità delle dichiarazioni presentate.
Le dichiarazioni non rispondenti al vero, oltre a comportare la decadenza dal beneficio richiesto, verranno perseguite penalmente ai sensi dell’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445.
Art. 12 - Pubblicità del Bando
Il presente avviso e la relativa modulistica sono pubblicati all’albo pretorio, sul sito internet del Comune di Olzaiwww.comune.olzai.nu.it e sono disponibili all’ingresso del Comune e presso l’Ufficio Protocollo nei giorni e negli orari di ricezione del pubblico.
Art. 13 - Disposizioni finali
Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento alla normativa statale e regionale vigente in materia e in particolare alla L. n. 431/1998, al D.M.LL.PP. 7 giugno 1999, alla deliberazione di Giunta Regionale n. 36/36 del 9 luglio 2025, alla determinazione regionale n. 2222/35034 del 21 luglio 2026 e ss.mm.ii nonché ad altri documenti o atti che la stessa Regione potrà predisporre a seguito della pubblicazione del seguente avviso.
Le eventuali variazioni e/o integrazioni derivanti da circolari regionali di attuazione del programma, disposizioni normative vincolanti che interverranno successivamente all’adozione del presente atto, si intendono modificative o integrative del presente avviso.
Allegati:
- Modulo di domanda e informativa sul trattamento dati;
- Modulo integrazione domanda;
- Bando Regionale Permanente approvato dalla Regione Sardegna con determinazione n. 2222/35034 del 21 luglio 2026.
Informativa effettuata ai sensi dell’art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 (RGDP)
Il Comune di Olzai, con sede in Via Vittorio Emanuele n. 25 - PEC protocollo@pec.comune.olzai.nu.it - Tel. 0784 55001, nella sua qualità di Titolare del trattamento dei dati, tratterà i dati personali conferiti con la presente dichiarazione, sia su supporto cartaceo sia con modalità informatiche e telematiche, esclusivamente al fine di espletare le attività di erogazione del servizio richiesto, nell’esecuzione dei compiti di interesse pubblico o comunque connessi all’esercizio dei pubblici poteri propri dell’Ente, nel rispetto dei principi di cui al Regolamento UE 2016/679.
La informiamo che il trattamento dei Vostri dati personali avverrà secondo modalità idonee a garantire sicurezza e riservatezza e sarà effettuato utilizzando supporti cartacei, informatici e/o telematici per lo svolgimento delle attività dell’Amministrazione.
Il trattamento dei dati è improntato ai principi di liceità, correttezza e trasparenza e, in conformità al principio di cd “minimizzazione dei dati”, i dati richiesti sono adeguati, pertinenti e limitati rispetto alle finalità per le quali sono trattati.
In particolare, i dati sono raccolti e registrati unicamente per gli scopi sopraindicati e saranno tutelate la dignità e la riservatezza.
Il conferimento dei dati di cui alla presente modulistica è facoltativo, ma un eventuale rifiuto di fornirli comporterà l'impossibilità per l’Amministrazione di utilizzare i dati per le finalità indicate, con la conseguenza che non sarà possibile l’erogazione del servizio richiesto.
I dati raccolti con la presente dichiarazione potranno essere comunicati, se previsto da norma di legge o di regolamento, ad altri soggetti pubblici espressamente individuati e/o diffusi, laddove obbligatorio, a seguito di pubblicazione all’Albo Pretorio On line (ai sensi dell’art. 32, L. n. 69/2009) ovvero nella Sezione del sito istituzionale dell’Ente denominata “Amministrazione Trasparente” (ai sensi del D. Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii). Gli stessi dati potranno formare oggetto di istanza di accesso documentale ai sensi e nei limiti di cui agli artt. 22 e ss. L. n. 241/90, ovvero potranno formare oggetto di richiesta di accesso civico “generalizzato”, ai sensi dall’art. 5, comma 2, e dall’art. 5 bis, D. Lgs. n. 33/2013. I dati conferiti saranno trattati dall’Amministrazione per il periodo necessario allo svolgimento dell’attività amministrativa correlata e conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale, da collaboratori dell’Ente ovvero da soggetti esterni espressamente nominati come Responsabili del trattamento dal Titolare. Al di fuori delle ipotesi sopra richiamate, i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al Titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento, ai sensi degli artt. 15 e ss. RGDP 2018.
Dichiariamo di aver ricevuto tutte le informazioni di cui all’art. 13 RGDP in relazione ai dati contenuti nell’allegata modulistica.
Con la firma posta in calce alla presente si sottoscrive quanto dichiarato e si attesta inoltre il libero consenso al trattamento dei dati personali per le finalità e con le modalità sopra indicate.
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Simonetta Guiso